Un uomo, condannato per furto aggravato, presenta ricorso in Cassazione lamentando un errore paradossale: la multa di 600 euro inflittagli è illegittima perché più bassa del limite di legge, fissato a 927 euro. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il principio sancito è che l'imputato non ha interesse a impugnare una decisione che contiene un errore a suo favore. Contestare una pena inferiore al minimo edittale non porta alcun vantaggio, anzi, in questo caso ha comportato un'ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali. L'errore del giudice, avvenuto 'in bonam partem' (a favore del condannato), non può essere contestato da chi ne beneficia.
Continua »