Una società in liquidazione, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro avvisi di accertamento IVA, ha stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale. In seguito, ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3788/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta carenza di interesse della ricorrente alla decisione, specificando che tale declaratoria è preferibile alla cessazione della materia del contendere quando non vi è certezza del pieno soddisfacimento delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria. Le spese legali sono state compensate.
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