Un'insegnante ha fatto ricorso per ottenere l'inserimento nelle graduatorie scolastiche per il sostegno. Dopo decisioni sfavorevoli nei gradi precedenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, l'insegnante ha firmato personalmente una rinuncia al ricorso, trasmessa dal suo avvocato via PEC, senza però la firma di quest'ultimo e senza l'accettazione del Ministero. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se la rinuncia non è formale, essa dimostra una sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, compensando le spese e stabilendo che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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