La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che, dopo aver impugnato un'ordinanza cautelare relativa a reati di corruzione, ha presentato una formale **rinuncia al ricorso**. Tale decisione è scaturita dalla revoca della misura cautelare disposta dal Tribunale nel corso del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo che, non essendo la causa dell'inammissibilità imputabile al ricorrente, non sussiste l'obbligo di pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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