Un professionista sanitario, indagato per reati contro la pubblica amministrazione e falso, ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari a suo carico. Nelle more del giudizio di legittimità, il giudice competente ha disposto la revoca della misura cautelare restrittiva. A seguito della riconquistata libertà, la difesa ha depositato formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno inoltre stabilito che, venuto meno l'interesse alla decisione senza una reale sconfitta processuale, l'indagato non deve pagare le spese del procedimento né versare alcuna sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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