Una società operante nel settore della produzione di oli ha impugnato diversi avvisi di accertamento relativi a imposte non versate (IRES, IRAP e IVA). Durante il giudizio in Cassazione, la società è stata dichiarata fallita. Il curatore fallimentare ha depositato una rinuncia formale al ricorso, che tuttavia è risultata priva della necessaria autorizzazione del comitato dei creditori prevista dalla legge. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene la rinuncia non sia idonea a determinare l'estinzione automatica del processo, essa manifesta in modo inequivocabile una carenza di interesse nel ricorso sopravvenuta. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato poiché la causa di inammissibilità è sorta dopo la presentazione del ricorso.
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