Un contribuente aderisce a una definizione agevolata ma prosegue una causa contro gli stessi atti. La Corte di Cassazione stabilisce che l'adesione comporta una carenza di interesse ad agire. Questa condizione, che rende il processo improponibile, non è un'eccezione nuova vietata in appello, ma una questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice. Di conseguenza, la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stata annullata con rinvio.
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