Un uomo, condannato per aver detenuto illegalmente armi da guerra per vendicare l'omicidio del padre, ha contestato le prove a suo carico. Tali prove provenivano da un'intercettazione effettuata con un software spia (trojan). La difesa sosteneva l'illegittimità della prova, poiché l'aggravante di mafia, che aveva permesso l'uso del trojan, era stata poi esclusa. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sull'utilizzabilità intercettazioni con trojan: la legalità dello strumento investigativo si valuta al momento dell'autorizzazione, non in base a successive modifiche della qualificazione giuridica del reato. L'imputato ha perso il ricorso.
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