La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, proposto per una presunta errata qualificazione giuridica del fatto. L'ordinanza chiarisce che, secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo è valido solo se l'errore è 'manifesto', ovvero palese e immediatamente riconoscibile, e non una semplice diversa valutazione dei fatti. Non essendo stata dimostrata tale palese eccentricità, il ricorso viene respinto con condanna alle spese.
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