Il conducente di un veicolo, condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato da un incidente stradale, propone ricorso in Cassazione. La difesa eccepisce la nullità del decreto penale di condanna per la mancata indicazione della data e del luogo del fatto nel capo d'imputazione, sanata solo in sentenza. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la completezza della contestazione va valutata considerando l'intero fascicolo processuale, inclusa la richiesta del pubblico ministero, che conteneva tutti i dettagli. Di conseguenza, l'imputato era pienamente a conoscenza delle accuse e non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa. Viene inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche prevalenti, trattandosi di una scelta discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata.
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