Una società cliente ha citato in giudizio un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della banca alla restituzione, stabilendo un principio fondamentale: i maggiori interessi previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., si applicano anche alle obbligazioni di ripetizione di indebito, a partire dalla data della domanda giudiziale. La decisione chiarisce che la finalità della norma è disincentivare la resistenza in giudizio, a prescindere dalla fonte contrattuale o meno dell'obbligazione.
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