Una dipendente pubblica, originariamente assunta da un ente poi confluito in un'agenzia regionale, ha richiesto il riconoscimento del diritto a trentasei giorni di ferie annuali invece dei trentadue concessi dall'amministrazione. La richiesta si fondava sul contratto collettivo regionale applicabile. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno accolto la domanda della lavoratrice. L'agenzia regionale ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'interpretazione del contratto collettivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'interpretazione dei contratti collettivi regionali spetta ai giudici di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità se non per violazione delle regole di interpretazione dei contratti, non dimostrata dall'ente. Di conseguenza, la lavoratrice conserva definitivamente il diritto ai trentasei giorni di ferie annuali e l'ente pubblico è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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