Una concessionaria d'auto e una casa automobilistica erano legate da un contratto. Dopo l'avvio del recesso ordinario da parte della casa madre, le parti hanno discusso una risoluzione anticipata. La concessionaria ha fatto riferimento a una clausola che prevedeva un'indennità. La Corte di Cassazione, per la seconda volta, ha stabilito che la Corte d'Appello ha errato nel non considerare l'obbligo di interpretazione del contratto secondo buona fede, trascurando il collegamento logico tra le comunicazioni e il rinvio alla clausola sull'indennità. La sentenza è stata cassata con rinvio, ribadendo che l'interpretazione non può limitarsi alla ricerca letterale di una parola, ma deve considerare il comportamento complessivo delle parti e il contesto contrattuale.
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