I Condomini, rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria di un appartamento, impugnavano una delibera dell'assemblea del Condominio. Dopo i primi due gradi di giudizio, la controversia giungeva in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungevano un accordo transattivo per risolvere bonariamente la lite, depositando un'istanza congiunta. La Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo negoziale fa venir meno l'efficacia delle sentenze precedenti non ancora definitive. Di conseguenza, la Corte ha compensato le spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, applicabile solo nei casi di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso.
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