Un uomo, già condannato per numerose condotte fraudolente, viene ritenuto colpevole anche di calunnia. In Cassazione, contesta l'applicazione della recidiva specifica, chiedendo che venga considerata meno grave delle attenuanti generiche concesse. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando la decisione precedente. I giudici sottolineano che i numerosi precedenti penali, finalizzati al profitto economico e divenuti definitivi poco prima della calunnia, dimostrano l'indifferenza dell'imputato verso la legge e la mancanza di pentimento. Tale comportamento giustifica pienamente il giudizio sulla recidiva specifica, che non può essere superata dalle attenuanti. L'imputato perde quindi il ricorso e la sua condanna è confermata.
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