Una società installava impianti fotovoltaici su un terreno di terzi, detenuto in comodato, richiedendo il rimborso IVA. L'Amministrazione Finanziaria negava il rimborso, sostenendo che gli impianti fossero diventati di proprietà dei terzi per accessione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che il diritto al rimborso IVA non dipende dalla proprietà del bene su cui si interviene, ma dal nesso di strumentalità tra l'investimento e l'attività d'impresa. La disponibilità del bene e la sua utilità pluriennale sono i veri requisiti.
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