Un figlio, escluso dall'eredità paterna a causa di ingenti donazioni fatte in vita dal genitore a favore del fratello e di una società, avvia un'azione di riduzione. Le corti di merito rigettano la domanda, ritenendo necessaria l'accettazione con beneficio d'inventario data la presenza di un minimo patrimonio residuo (relictum) di circa 30 euro. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che un relictum di valore economico talmente irrisorio non osta alla qualifica di erede totalmente pretermesso. Di conseguenza, l'azione di riduzione contro terzi donatari è proponibile anche senza la preventiva accettazione beneficiata, poiché un patrimonio insignificante non costituisce un "asse ereditario da dividere" che giustifichi la tutela richiesta dalla legge.
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