La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33509/2023, ha rigettato il ricorso di una cittadina che chiedeva di essere dichiarata proprietaria per usucapione di due terreni adiacenti a un fiume. La Corte ha stabilito che tali terreni, pur non essendo regolarmente inondati, costituiscono una 'pertinenza idraulica' del fiume, ovvero sono destinati alla sua protezione. Questa natura li qualifica come parte del demanio idrico. Di conseguenza, l'usucapione di un bene demaniale è impossibile, in quanto tali beni non sono suscettibili di appropriazione privata.
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