La Corte di Cassazione ha confermato che la base imponibile contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Inps deve includere esclusivamente i redditi d'impresa derivanti dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa. Nel caso esaminato, l'ente previdenziale aveva richiesto contributi aggiuntivi includendo nella base imponibile contributiva anche gli utili derivanti dalla partecipazione di una contribuente in una società di capitali. Poiché è stato accertato che la donna non prestava alcuna attività lavorativa nella suddetta società, limitandosi a esserne socia di capitale, tali redditi sono stati qualificati come redditi di capitale e, pertanto, esclusi dal calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
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