La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di Patteggiamento relativa a reati di bancarotta fraudolenta. Il ricorrente contestava la propria responsabilità penale e la qualificazione giuridica dei fatti, lamentando la mancanza di prove sufficienti. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., i motivi di impugnazione contro il patteggiamento sono estremamente limitati e non possono riguardare la valutazione del merito probatorio, portando così alla conferma della condanna e a sanzioni pecuniarie aggiuntive.
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