Un'amministratrice, condannata per bancarotta fraudolenta, sosteneva di essere solo una prestanome senza poteri gestionali. La Corte di Cassazione ha analizzato il suo ruolo effettivo, non trovando prove della volontà di frodare i creditori, ma solo di una grave negligenza nei suoi doveri di controllo. Per questo motivo, ha riqualificato il reato nella più lieve ipotesi di bancarotta semplice documentale. Poiché per questo reato è previsto un termine di prescrizione più breve, già trascorso al momento della decisione, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto. L'amministratrice ha quindi vinto il ricorso.
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