Un soggetto, condannato per bancarotta fraudolenta e truffa in qualità di amministratore di fatto di una società fallita, ha presentato ricorso in Cassazione contestando tale qualifica. La Corte Suprema ha rigettato il motivo, ribadendo che la figura dell'amministratore di fatto si configura attraverso l'esercizio continuativo di funzioni gestorie, a prescindere da nomine formali. La sentenza chiarisce che una procura non è sufficiente a escludere tale ruolo. La Corte ha inoltre dichiarato estinti alcuni reati di truffa per prescrizione e remissione di querela, rideterminando la pena finale.
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