La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta di un soggetto ritenuto l'Amministratore di fatto di una società fallita. Pur non avendo una carica formale, l'imputato gestiva l'azienda in modo continuativo, impartendo istruzioni, occupandosi di clienti e fornitori e prendendo decisioni cruciali. Secondo i giudici, per configurare il ruolo di Amministratore di fatto non è necessario esercitare tutti i poteri dell'organo di gestione, ma è sufficiente un'attività gestoria apprezzabile e non occasionale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la condanna. La sentenza ribadisce che le responsabilità penali per la gestione societaria prescindono dalle nomine ufficiali e si basano sull'effettivo potere esercitato.
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