Un imputato ha concordato con l'accusa una pena per il reato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata mediante il rito del patteggiamento. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione dell'assoluzione immediata e vizi procedurali. La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché la legge limita rigidamente le ragioni per proporre un ricorso contro patteggiamento. L'imputato non ha dedotto alcuna delle ipotesi tassative previste dalla riforma, come errori sulla qualificazione del reato, illegalità della pena o vizi del consenso. Inoltre, la difesa ha presentato censure del tutto generiche senza specificare le prove a favore del proscioglimento. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna concordata e hanno obbligato il ricorrente a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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