L'Amministratore di una società di persone, dichiarata fallita, è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e omessa dichiarazione IVA. L'accusa riguardava la distrazione di otto automezzi aziendali e la tenuta irregolare delle scritture contabili. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che per la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico, inteso come la consapevole volontà di sottrarre i beni aziendali alla garanzia dei creditori, senza che sia necessario dimostrare un nesso causale tra la distrazione e il fallimento. Inoltre, la mancata giustificazione sulla destinazione dei beni da parte dell'amministratore fa presumere la loro distrazione. Di conseguenza, l'imputato perde definitivamente il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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