La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15904/2025, ha confermato l'inammissibilità di un appello a causa di un mandato ad impugnare difettoso. Il caso riguardava un imputato condannato per bancarotta fraudolenta e giudicato in assenza. Il mandato presentato dal difensore non conteneva la necessaria elezione di domicilio, un requisito formale previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che, per l'imputato assente, tale dichiarazione deve essere specifica e contestuale all'impugnazione, respingendo il ricorso.
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