La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale di un Amministratore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, causato dalla caotica e irregolare tenuta delle scritture contabili delle sue società fallite. L'imputato sosteneva che fosse necessario il dolo specifico e che il patrimonio fosse comunque ricostruibile tramite documenti esterni. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che per questo reato è sufficiente il dolo generico, ossia la semplice consapevolezza che la cattiva contabilità possa ostacolare la ricostruzione patrimoniale. Inoltre, la possibilità di ricostruire i conti "aliunde" (da fonti esterne) non esclude il reato, ma anzi dimostra la gravità del disordine contabile interno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Amministratore al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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