Un amministratore, nominato poco prima del fallimento, viene condannato per aver sottratto le scritture contabili. La Cassazione dichiara inammissibile il suo ricorso, chiarendo che per questo reato è necessario il dolo specifico, ovvero l'intento di recare pregiudizio ai creditori o ottenere un ingiusto profitto. La difesa dell'imputato, invece, aveva erroneamente basato le sue argomentazioni sulla mancanza di dolo generico, rendendo il ricorso non pertinente alla fattispecie contestata di bancarotta documentale dolo specifico.
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