La Corte di Cassazione ha confermato una condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un amministratore che aveva distratto fondi dalla propria società, poi fallita, tramite finanziamenti infruttiferi a favore di altre società del gruppo e l'accollo di debiti personali. La Corte ha rigettato la tesi difensiva basata sui 'vantaggi compensativi' e sulla 'bancarotta riparata', sottolineando che i finanziamenti infragruppo, in assenza di garanzie e di un concreto vantaggio per la società erogante, costituiscono distrazione. Inoltre, la restituzione solo parziale delle somme non è sufficiente a escludere il reato. La sentenza è stata annullata con rinvio solo riguardo alla sospensione condizionale della pena, illegittimamente subordinata al risarcimento del danno in assenza della costituzione di parte civile del fallimento.
Continua »