La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di esecuzione su beni conferiti in un fondo patrimoniale, l'onere di provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia spetta a chi invoca l'impignorabilità dei beni. Nel caso di specie, un istituto di credito con ipoteca di secondo grado contestava il rango poziore di un altro istituto, sostenendo che quest'ultimo non avesse esperito l'azione revocatoria. La Corte ha chiarito che la pignorabilità è la regola generale e che il vincolo del fondo patrimoniale costituisce un'eccezione che deve essere provata dalla parte interessata, sia essa il debitore o un creditore concorrente.
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