Il Contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute Irpef relative a un'attività alberghiera non dichiarata. Dopo il rigetto nei gradi di merito, ha proposto ricorso in Cassazione, notificando l'atto all'Amministrazione Finanziaria presso l'Avvocatura dello Stato. Tuttavia, l'Avvocatura non aveva difeso l'ente nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata in questo modo è nulla e non inesistente. Poiché l'ente pubblico non si è costituito, il vizio non si è sanato automaticamente. Di conseguenza, la Corte ha rinviato la causa assegnando al Contribuente un termine di sessanta giorni per rinnovare la notifica, salvando così il ricorso dall'inammissibilità immediata.
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