Il Conduttore di un locale commerciale, a seguito di un'ispezione dell'ASL che imponeva lavori di ripristino igienico, ha eseguito autonomamente il rifacimento integrale della pavimentazione. Successivamente, ha richiesto al Locatore il rimborso delle spese sostenute per riparazioni urgenti nella locazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Conduttore. I giudici hanno stabilito che la semplice trasmissione al Locatore della richiesta di proroga inviata all'ASL non costituisce un valido avviso di esecuzione dei lavori. Inoltre, le opere realizzate non coincidevano con le prescrizioni minime dell'autorità sanitaria. Di conseguenza, il Conduttore perde la causa e non ha diritto ad alcun rimborso, dovendo anche pagare le spese processuali.
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