Un soggetto condannato per la violazione delle prescrizioni di un avviso orale, per aver utilizzato apparecchi radiotrasmittenti, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che i motivi di impugnazione non possono essere generici o astratti, ma devono confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza di merito. La mancata acquisizione fisica del provvedimento di avviso orale è stata ritenuta irrilevante, poiché il suo contenuto era noto tramite i verbali processuali.
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