Una contribuente ha impugnato un avviso di addebito INPS relativo alla gestione commercianti davanti al Tribunale di Napoli. Per un errore materiale nell'atto, era stata indicata una residenza situata nel circondario di Napoli Nord, inducendo il giudice a dichiararsi incompetente. La Suprema Corte, adita con **Regolamento di competenza**, ha chiarito che per i lavoratori autonomi il criterio fondamentale è la residenza effettiva dell'attore (art. 444 c.p.c.). Poiché la certificazione anagrafica ha confermato la residenza nel Comune di Napoli, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, dichiarando la competenza del tribunale originariamente adito e ordinando la prosecuzione del giudizio.
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