Un Ente territoriale ha impugnato l'ingiunzione fiscale emessa da un Comune per il mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Il Comune si è difeso mediante un proprio funzionario amministrativo delegato dal Sindaco. I giudici di secondo grado hanno confermato la validità dell'ingiunzione fiscale, in quanto fondata su accertamenti precedenti mai impugnati e divenuti definitivi, e hanno ritenuto legittima la difesa processuale svolta dal funzionario dell'ente impositore. L'Ente debitore ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la regolarità della delega conferita al difensore comunale sia la condanna al pagamento delle spese di lite. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità della rappresentanza interna e la piena debenza delle somme richieste.
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