Una lavoratrice agricola si è vista cancellare l'iscrizione dagli elenchi di categoria. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo che l'onere della prova lavoratore agricolo, in caso di disconoscimento da parte dell'ente previdenziale, grava interamente sul lavoratore stesso. L'ordinanza chiarisce inoltre che le garanzie procedurali della Legge 241/1990, come l'obbligo di motivazione degli atti, non si applicano in materia previdenziale, poiché i diritti nascono direttamente dalla legge e non da atti discrezionali dell'ente.
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