L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro una società, disconoscendo i costi di una fattura per la costruzione di un opificio industriale, ritenendola relativa a operazioni inesistenti. La CTR ha confermato l'atto, ignorando le prove sull'effettiva esecuzione dei lavori tramite subappalti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che i giudici di merito devono valutare attentamente se si tratti di operazioni soggettivamente inesistenti. Infatti, se i lavori sono stati realmente eseguiti, anche se da soggetti diversi dall'emittente della fattura, i relativi costi possono essere deducibili in base alla normativa vigente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame delle prove.
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