Una società fornitrice di energia elettrica viene citata in giudizio da un'azienda cliente per la restituzione di oltre 200.000 euro versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise, ritenuta in contrasto con il diritto europeo. I giudici di merito respingono la domanda per la mancata prova del pagamento: l'azienda aveva prodotto solo le fatture, che costituiscono mere richieste di esborso, ma non le contabili bancarie. La Corte di Cassazione conferma la decisione. Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la società ricorrente tenta di introdurre questioni nuove sui flussi finanziari verso terzi, violando il principio di autosufficienza. La Suprema Corte ribadisce che la rigorosa prova del pagamento è il presupposto indefettibile per l'azione di restituzione. Senza la dimostrazione dell'effettivo esborso, ogni altra questione sul merito della tassa risulta assorbita e irrilevante.
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