L'Imputato, condannato per guida senza patente, ha proposto ricorso lamentando la mancata concessione di un rinvio per legittimo impedimento del difensore, la cui richiesta era stata inviata tramite posta elettronica. La Corte d'Appello aveva ritenuto inefficace l'invio, gravando la difesa dell'onere di verificare la ricezione. La Cassazione chiarisce che, secondo le norme sul deposito telematico degli atti, l'invio tramite PEC ha valore legale senza oneri di verifica per il mittente. Tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile poiché la difesa non ha fornito alcuna prova dell'effettivo invio della comunicazione telematica, rendendo il motivo non autosufficiente. L'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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