Una società produttrice ha citato in giudizio la società distributrice per presunto inadempimento, lamentando trattenute indebite sui proventi cinematografici e violazione degli accordi di vendita dei diritti televisivi. La distributrice ha eccepito che una specifica clausola attribuiva all'emissione della fattura il valore di incondizionata accettazione del resoconto economico, precludendo ogni reclamo successivo. La Corte d'Appello ha respinto le richieste restitutorie della produttrice, ritenendo vincolante la regola concordata tra le parti. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, rigettando il ricorso. I giudici supremi hanno ribadito che la corretta interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e che l'emissione della fattura consolida i conteggi contestati se il testo contrattuale lo prevede espressamente. La società produttrice perde il giudizio ed è condannata alle spese legali.
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