La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità patrimoniale dell'amministratore per i debiti fiscali di una società diventa definitiva se l'avviso di accertamento, che lo individua come co-obbligato, non viene impugnato. In questo caso, l'amministratore non può più contestare tale responsabilità in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, ma può solo sollevare vizi propri della cartella stessa. La Corte ha chiarito che se l'avviso di accertamento menziona esplicitamente la responsabilità personale dell'amministratore ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973, la notifica non è per 'mera conoscenza' ma un atto impositivo a tutti gli effetti anche nei suoi confronti.
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