Una ditta individuale ha contestato la decisione della Corte d'Appello che negava la qualifica di 'indennità di trasferta' a somme erogate ai dipendenti, in quanto non conformi al CCNL Autotrasporti. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che i requisiti del contratto collettivo, come la durata minima del servizio, sono inderogabili. La Corte ha stabilito che l'autonomia contrattuale non può essere usata per eludere gli oneri previdenziali, e che la clausola sulle 'condizioni di miglior favore' era una norma transitoria non applicabile al caso di specie.
Continua »