Il caso riguarda un'associazione a delinquere finalizzata alla frode nelle pubbliche forniture di dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza pandemica. Gli indagati, attraverso uno schermo societario, proponevano forniture di mascherine senza averne l'effettiva disponibilità e utilizzando false certificazioni. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli indagati. La Corte ha chiarito che l'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari a pena di nullità non si applica all'ordinanza del riesame, ma solo a quella genetica del GIP. Inoltre, ha ribadito che il ricorso per cassazione in materia penale non può essere sottoscritto personalmente dall'indagato, anche se questi riveste la qualifica di avvocato, essendo necessaria la firma di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
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