Un noto artista ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2011 al 2013, sostenendo di non avere una propria struttura organizzativa. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che l'attività svolta stabilmente all'interno di un famoso trio comico da oltre venticinque anni, unita alla gestione esclusiva da parte di un'agenzia di spettacolo e alla comproprietà dei diritti d'immagine, configura il presupposto dell'autonoma organizzazione IRAP. L'artista, pertanto, è soggetto all'imposta poiché la sua attività non si basa solo sulle sue capacità personali, ma è inserita in una complessa struttura associativa e promozionale esterna. Il ricorso è stato rigettato e il contribuente è stato condannato a pagare le spese processuali.
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