Un erede contestava la validità della vendita di alcuni terreni da parte di un Comune, sostenendo che l'originaria cessione volontaria del 1981 non fosse un trasferimento definitivo della proprietà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la scrittura privata, per il suo tenore letterale inequivocabile, aveva un effetto immediatamente traslativo. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un documento, applicando il principio della "doppia conforme", dato che le decisioni di primo e secondo grado erano identiche nelle motivazioni.
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