Un contribuente ha impugnato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011 relativi a terreni e fabbricati, contestando la mancata comunicazione della variazione edificabilità terreno e l'intervenuta decadenza dell'ente impositore. La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando la natura edificabile di un'area deriva dall'adozione di strumenti urbanistici generali come il PUC, il contribuente non è obbligato a presentare una nuova dichiarazione, poiché l'ente è già a conoscenza del mutamento. Di conseguenza, il termine di decadenza per l'accertamento è di cinque anni dalla data del mancato versamento. La Corte ha confermato la validità dell'accertamento per il 2011, applicando il principio della scissione degli effetti della notifica, mentre ha dichiarato decaduto il Comune per l'annualità 2010, rigettando entrambi i ricorsi.
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