Nel caso in esame, il difensore dell'imputato, munito di apposita procura speciale, ha depositato una formale rinuncia all'impugnazione contro un'ordinanza della Corte d'appello. La Corte di Cassazione ha ribadito che la rinuncia all'impugnazione costituisce un atto formale, irrevocabile e recettizio, che determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella presentazione originaria del gravame poi abbandonato.
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