La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31232/2024, ha stabilito un principio cruciale in tema di valutazione avviamento. Quando l'Agenzia delle Entrate utilizza un criterio errato per calcolare il valore di avviamento di un ramo d'azienda, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo. Al contrario, ha il dovere di procedere a una nuova e autonoma stima del valore, sostituendo la propria valutazione a quella del Fisco. La Corte ha chiarito che il processo tributario mira all'accertamento sostanziale del rapporto, imponendo al giudice di rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti delle domande delle parti.
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