La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31829/2024, ha stabilito che l'imposta di registro su un atto enunciato, come una cessione di credito menzionata in un decreto ingiuntivo, non è dovuta se non vi è piena identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulla cessione, ma la Corte ha annullato tale pretesa, confermando però la debenza dell'imposta in misura fissa sull'atto principale, ovvero il decreto ingiuntivo.
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