Un dirigente di un'azienda sanitaria, per ottenere incentivi economici, avrebbe indotto un collega a modificare un verbale di valutazione delle performance, ancora in formato digitale editabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso contro la misura cautelare della sospensione, stabilendo un principio chiave sul falso in atto pubblico: anche un documento intermedio e non definitivo, come una bozza di verbale, può essere considerato atto pubblico se destinato ad avere rilevanza giuridica all'interno di un procedimento amministrativo. La Corte ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
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